Perito grafologo, indagini su testamento olografo: testamento falso; verifica autenticità testamento; testamento olografo. Perizia su testamento sia come consulente di parte, ctp, sia come consulente per il giudice (ctu tribunale di Milano).
Il testamento.
Il testamento è un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, formale e sempre revocabile, con il quale una persona, il testatore, dispone dei propri beni per dopo la propria morte.
Affinchè il negozio sia valido devono essere rispettate determinate forme, dettate dal Codice Civile. Per tale ragione, il testamento viene definito come 'negozio giuridico formale'.
Il testamento acquista efficacia solo alla morte del testatore.
La definizione del testamento è formulata dal I comma dell'art. 587 del Codice Civile, secondo il quale
"Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse."
Ai sensi dell'art. 601 c.c., le forme ordinarie di testamento sono:
- il testamento olografo;
- il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Il testamento olografo.
Per testamento olografo si intende un documento "scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore". (art. 602, comma 1 c.c.).
Affinchè il testamento sia valido, quindi, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il testo del testamento deve essere scritto interamente di mano del testatore;
- il testamento deve riportare la data di stesura, contenente l'indicazione di giorno, mese e anno, anch'essa scritta di mano del testatore;
- il testamento deve essere sottoscritto dal testatore; la firma deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie ed individuare con certezza il de cuius.
Il testamento pubblico.
Per testamento pubblico si intende quello "ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni". (art. 603, comma 1 c.c.).
Il testatore, in presenza di testimoni, dichiara oralmente al notaio a chi andranno assegnati i propri beni dopo la sua morte. Il testamento pubblico viene redatto dal notaio e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio stesso.
Il testamento segreto.
Per testamento segreto si intende quello che viene consegnato dal testatore al notaio in busta sigillata, in presenza di due testimoni.
Il testamento segreto può essere redatto dal testatore, nonchè da una terza persona o con l'ausilio di mezzi meccanici. Qualora il testatore abbia scritto di proprio pugno la scheda testamentaria è sufficiente la sua firma alla fine delle disposizioni. Nel caso in cui, invece, il testamento sia stato redatto, in tutto o in parte, da una terza persona o con l'ausilio di mezzi maccanici, affinchè sia valido è neccessaria la firma del testatore su ogni foglio.
Nel caso del testamento segreto, ai fini della validità dello stesso, il requisito dell'autografia non è rilevante .
Il perito grafologo viene interpellato per i casi di dubbio sull'autografia del testamento olografo, o nel caso in cui il testamento olografo sia stato disconosciuto da terze parti. La verifica testamento olografo è trattata alla pagina: "Verifica testamento".
La Dott.ssa Elena Gallo, laureata un Giurisprudenza, specializzata in Grafologia Giudiziaria, professionista ai sensi della legge n°4/2013, CTU Tribunale di Milano, può eseguire perizie grafologiche su testamento in ambito giudiziale o stragiudiziale.