La firma costituisce l’immagine che il firmatario ha di sé e che vuole trasmettere.
Quotidianamente si approva, si accetta, si certifica e si manifesta una volontà attraverso l’apposizione del proprio nome e cognome in calce ai documenti più disparati.
La firma di ognuno di noi può essere più o meno personalizzata e, rispetto al corsivo abituale impiegato nella stesura di qualsiasi testo, può apparire più o meno chiara e accurata come anche di calibro maggiore o inferiore. Ciascun individuo può, inoltre, scegliere di adottare diverse modalità di firma sulla base della tipologia e dell’importanza dell’atto che sta per sottoscrivere (ad esempio, firma per esteso e leggibile per stipulare un contratto di mutuo contrapposta ad una siglo–firma frettolosa e confusa apposta su una bolla di consegna).
La firma, in ogni caso, deve poter identificare e rappresentare chi la esegue e costituisce l’oggetto più frequente della falsificazione.
La falsificazione più ricorrente nella pratica peritale è l’imitazione e può riguardare sottoscrizioni apposte su scritture private, assegni, contratti, ricevute nonché su qualsiasi documento idoneo a far nascere obbligazioni tra le parti.
Imitare significa riprodurre più o meno fedelmente un modello di scrittura già esistente. Per tale ragione, chi intende imitare la firma altrui, tenderà a riprodurne le forme ovvero quelle caratteristiche puramente formali che la distinguono dalle altre.
Una tecnica imitativa nota in ambito peritale è quella consistente nell’appoggiare su una superficie trasparente (ad esempio il vetro di una finestra) la firma autografa da riprodurre e su quest’ultima il foglio sul quale deve comparire la firma riprodotta. Con questo procedimento, la firma autografa e quella ottenuta per imitazione saranno perfettamente sovrapponibili e la precisa sovrapponibilità di due scritti a confronto costituisce prova di falsità.
Altro metodo, altrettanto notorio, di falsificazione è quello c.d. per imitazione lenta, che si realizza mediante la riproduzione pedissequa del modello autografo. In tal caso l’imitatore, tenendo sott’occhio la firma da riprodurre, su altro foglio cerca di eseguire lo stesso tracciato grafico che segue con l’occhio. Il fine dello scrivente è riuscire ad ottenere una firma il più somigliante possibile, dal punto di vista morfologico, a quella certamente autografa.
Senza dubbio più problematico da individuare è il falso c.d. per imitazione libera o rapida poiché presuppone un accurato studio, da parte dell’imitatore, della firma autografa a sua disposizione e un successivo esercizio nel riprodurla fino a quando sentirà di aver acquisito una buona scioltezza nel movimento scrittorio. La firma imitata, conseguentemente, non presenterà le stesse caratteristiche di quella ottenuta con le tecniche di falsificazione sopra descritte poiché la riproduzione a mano libera della sottoscrizione da imitare fa sì che la firma ottenuta appaia vergata con naturalezza, spontaneità e velocità. Possono essere facilmente imitati alcuni elementi quali l’altezza delle lettere, l’inclinazione, i tratti iniziali e finali – specie se particolarmente vistosi – ma andando ad analizzare e a confrontare le particolarità della firma autografa e di quella imitata, si potranno notare differenze significative.
L’intervento del perito grafologo viene richiesto nel caso in cui si ritenga che una firma sia stata contraffatta per concludere accordi senza il reale consenso del firmatario o, più in generale, per fini illeciti.
Una circostanza frequente nella pratica peritale è la verifica di firme apposte su contratti.. Per ottenere un vantaggio economico, o per "in buona fede" portare a termine un accordo, si appongono firme su documenti o contratti in vece del firmatario legittimo. Ovviamente la firma così apposta su un contratto da una terza parte, lo invalida. La perizia grafologica metterà in luce l'autografia o la falsità della firma. Un caso particolare di contratti sono quelli che prevedeno un garante: i contratti di fideiussione.
Analogamente avviene per i contratti di lavoro; caso tipico è il disconoscimento, da parte del lavoratore, di firme apparentemente apposte dallo stesso su documenti comprovanti l’intenzione di cessare il rapporto di lavoro (false dimissioni) o l’accettazione di condizioni a lui sfavorevoli. Anche in tal caso il perito grafologo potrà dimostrare l’avvenuta falsificazione delle firme, supportando un’eventuale azione contenziosa.
Anche i contratti di acquisto di beni o servizi sono oggetto di analisi poiché possono essere sottoscritti in assenza del consenso all’acquisto da parte dell’acquirente
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Un ulteriore ambito di intervento del perito grafologo è quello relativo agli assegni, per i quali va operata un’importante distinzione tra l’alterazione e la falsificazione del titolo. Si ha alterazione quando viene riscontrata la modifica intenzionale di parti dell’assegno (data, importo, beneficiario, etc.); viceversa, si definisce falsificazione la produzione di titoli non autorizzati.
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La Dott.ssa Elena Gallo, titolare dello Studio di Gafologia Forense, è laureata in Giurisprudenza e specializzata in Perizia Grafica Giudiziaria. Lavora come perito grafologo professionista ai sensi della legge n. 4/2013 nei procedimenti di verifica di scritture. E' socia dell'Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.) e opera nel pieno rispetto del Codice Deontologico dell'Associazione, in vigore dal 2014.