Chi è il PERITO?
Analogamente a quanto accade nel processo civile, anche in ambito penale può rivelarsi necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
A tale esigenza risponde l’art. 220, comma 1, cpp il quale prevede espressamente che “La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”. Lo scopo della perizia è quello di fornire al giudice cognizioni tecniche, che questi normalmente non possiede, utili alla risoluzione del caso concreto e, a tal fine, nominerà un PERITO il quale, ex art. 221, comma 1, cpp verrà scelto “tra gli iscritti in appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina”.
Tuttavia, “non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche” (art. 220, comma 2, cpp).
L’ammissione della perizia spetta unicamente al giudice: il Pubblico Ministero o le parti private (imputato e parte civile) non hanno alcun potere dispositivo, potendo solo sollecitare l’organo giudicante a procedere in tal senso.
Anche in ambito penale, come in ambito civile, il giudice è peritus peritorum, con la conseguenza che ogni valutazione espressa dal perito non ha efficacia vincolante per il giudice, il quale potrà disattenderla motivando adeguatamente le ragioni del dissenso.
Il Codice di rito distingue:
- il perito, nominato dal giudice ai sensi dell’art. 221, comma 1, cpp con funzione di consulente del giudice (GIP – Giudice per le indagini preliminari -, GUP – Giudice dell’udienza preliminare - o giudice dibattimentale a seconda che la perizia si svolga in sede di incidente probatorio, di udienza preliminare o in dibattimento);
- i consulenti tecnici delle parti private (imputato e parte civile), nominati ai sensi dell’art. 225 cpp;
- il consulente tecnico del Pubblico Ministero (ovvero il magistrato che riveste il ruolo di dominus della fase delle indagini preliminari e che promuove l’azione penale), nominato ai sensi dell’art. 359 cpp;
- il consulente tecnico fuori dei casi di perizia, ovvero il consulente tecnico che può essere nominato da ciascuna parte ai sensi dell’art. 233 cpp quando non è stata ancora disposta alcuna perizia.
Il perito e il consulente tecnico del Pubblico Ministero, una volta nominati, hanno l’obbligo di prestare l’ufficio richiesto, salvo che ricorra un motivo di astensione.
Le specifiche attività del perito e dei consulenti tecnici sono elencate negli artt. 228 e 230 cpp.